Avviso per i commercianti su aree pubbliche

Si porta a conoscenza dei Commercianti titolari di Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche (Ambulanti) o di chi intende richiederla, che l'Ass.to alla Coop. Comm. Artg. e Pesca ha emanato la circolare n. 6 del 28.12.2009, avente ad oggetto: Articolo 11 – bis. Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini – pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150). DURC Commercio su aree pubbliche.

-   che l’articolo 11/bis del DL n.78/2009 (manovra anticrisi) convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 estende la disciplina del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) all’esercizio di commercio su aree pubbliche sia con posteggio (nei mercati e nei posteggi sparsi) che in forma itinerante;

-   che il DURC (di cui all’art.1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) viene rilasciato dall’INPS sempre che sussistano le condizioni di regolarità e correttezza contributiva;

-   che il possesso del DURC è necessario ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione oltre che per l’esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

-   che la mancata presentazione iniziale del DURC da parte del richiedente non consente al Comune il rilascio dell’autorizzazione;

-   che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune verificherà la sussistenza del DURC anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Categoria;

-   che l’esito positivo della verifica annuale del DURC è condizione di permanenza della validità dei titoli amministrativi;

-   che in caso della mancata presentazione annuale del DURC sarà disposta la sospensione del titolo autorizzatorio per sei mesi.

Il Responsabile dell'Area Amm.va
 f.to Dr. Salvatore Spartà



 

20 gennaio 2010

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